La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali
Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni.
Il patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica.
Il diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.

  1. L’assicurazione INAIL

    Tutti i datori di lavoro in attività a rischio, hanno l’obbligo di assicurare i lavoratori all’Inail (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
    Questa assicurazione è disciplinata dal Testo Unico 1124/65 e dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 38/2000 riguardo le prestazioni.
    L’Inail garantisce ai lavoratori, quando si verifica un infortunio o una malattia professionale, l’assistenza sanitaria e le prestazioni economiche previste dalla legge.
    L’assicurazione ha carattere obbligatorio, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il lavoratore, quando vi sono le condizioni previste dalla legge, attraverso il pagamento del premio all’INAIL. Il premio assicurativo è interamente pagato dal datore di lavoro.
    L’assicurazione opera, in virtù del principio di parità di trattamento, anche nei confronti dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia , ed in ragione di ciò hanno diritto a tutte le prestazioni previste dalla legge.

  2. I lavoratori assicurati

    Sono assicurati i lavoratori dipendenti, operai, apprendisti, impiegati tecnici che, all’interno dell’azienda svolgono di fatto attività manuale lavorativa retribuita, utilizzando macchine, apparecchi, impianti, che li espongono al rischio.
    Il legislatore e la giurisprudenza hanno ampliato nel tempo l’assicurazione anche ad altri lavoratori, modificando anche i requisiti richiesti, tenuto conto delle nuove tecnologie e processi lavorativi.
    E’ assicurato chi è esposto al rischio anche se non partecipa materialmente alla lavorazione (rischio ambientale), e coloro che sono espressamente previsti dalla legge e che sono addetti a determinate attività considerate rischiose.
    Gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima sono assicurati presso l’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo), secondo la normativa prevista per l’INAIL.
    I dipendenti pubblici, oltre ad avere la possibilità di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio da parte delle proprie Amministrazioni, sono soggetti anche alla tutela assicurativa generale INAIL quando si trovino nelle condizioni previste dalla legge in quanto svolgono attività rischiose.

  3. L’automaticità delle prestazioni

    Il lavoratore che si infortuna o contrae una malattia professionale, ha diritto alle prestazioni economiche dall’INAIL, anche se il datore di lavoro non abbia versato regolarmente il premio assicurativo o non abbia mai denunciato il rapporto di lavoro. Il lavoratore deve comunque attivarsi presso l’INAIL entro 3 anni dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia al fine di ottenere le prestazioni. L’INAIL fornisce le prime cure, eventuali protesi, ecc.. Gli eventuali ticket per le prestazioni sanitarie correlate all’evento non si pagano.
    Anche il lavoratore straniero, irregolarmente presente nel territorio italiano e di conseguenza con una posizione assicurativa non in regola, se si infortuna o contrae una malattia a causa del lavoro irregolarmente svolto, ha diritto alle prestazioni previste.

  4. La Denuncia dell’Infortunio

    Nell’assicurazione INAIL sono compresi tutti gli infortuni che di verificano per una causa violenta in occasione di lavoro, dai quali derivi la morte, o una inabilità permanente, o una inabilità temporanea assoluta per più di tre giorni.
    Nel caso di un evento d’infortunio:

    Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro dell’infortunio occorsogli, anche se di lieve entità, non essendo evidenti, al momento, eventuali conseguenze future.
    Il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL, entro 2 giorni, l’infortunio con prognosi superiore ai tre giorni.

    Anche l’infortunio accaduto durante il tragitto compiuto dall’assicurato per recarsi nel luogo di lavoro e dal luogo di lavoro alla propria abitazione, il cosi detto “infortunio in itinere”, è compreso nell’assicurazione,al sussistere di determinate condizioni.

  5. La denuncia della Malattia Professionale

    Si definisce Malattia Professionale, una malattia contratta nell’esercizio del lavoro insorta per una causa che diluisce i suoi effetti nel tempo ed agisce lentamente nell’organismo.

    Malattia professionali tabellate
    Sono considerate malattie professionali e possono essere quindi indennizzate, le malattie incluse in specifiche tabelle di legge e insorte entro un determinato periodo di tempo dall’eventuale cessazione della lavorazione a rischio. Per il riconoscimento di queste malattie non occorre che il lavoratore fornisca delle prove, ma è sufficiente che soffra di una delle malattie tabellate in rapporto all’attività svolta.
    Con il Decreto del 11 marzo 2008, sono state aggiornate le tabelle delle malattie professionali, entrate in vigore il 22/7/2008. Tra le novità più importanti l’inserimento delle malattie muscolo scheletriche da movimenti ripetuti, e/o posture incongrue e vibrazioni trasmesse al corpo intero e di tumori professionali finora non tutelati.

    Malattie professionali non tabellate
    In questi casi il lavoratore è tenuto a dare la prova che la malattia di cui è affetto è originata da causa lavorativa. La Corte Costituzionale ha stabilito che possono essere indennizzate anche le malattie non previste dalla tabella, contratte in lavorazioni non tabellate o insorte anche oltre i periodi indicati dalla cessazione dell’esposizione al rischio

    Ad ogni modo , sia in caso di M.P. tabellata che M.P.non tabellata:
    Il lavoratore deve informare il datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia stessa.
    Il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL entro 5 giorni da quando gli è pervenuta la notizia, la malattia professionale del lavoratore, con il certificato medico.

  6. Le prestazioni economiche dell’assicurazione INAIL

    Diverse sono le prestazioni economiche dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali erogate dall’INAIL

    L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
    Quando, in conseguenza di infortunio o malattia professionale, il lavoratore si trovi in una inabilità temporanea assoluta al lavoro, viene erogata dall’Inail l’indennità nelle seguenti misure: il 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 90° giorno; il 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno in poi, fino a guarigione clinica.
    Il giorno dell’infortunio e i successivi tre giorni sono a carico del datore di lavoro.
    I contratti di lavoro generalmente prevedono integrazioni e criteri di erogazione di miglior favore da parte del datore di lavoro.

    Il Patronato ITAL con mandato di assistenza, può intervenire nell’interesse dell’assistito chiedendo all’INAIL il pagamento nei termini stabiliti, e richiedere il prolungamento del periodo di temporanea, qualora il lavoratore non sia in grado di riprendere l’attività lavorativa o in caso di ricaduta.

    L’indennizzo per danno permanete comprensivo del danno biologico
    Per gli eventi verificatisi dal 25.7.2000 in poi (entrata in vigore del Dlgs 38/2000), al lavoratore che riporti un danno permanente alla propria integrità psico-fisica, a causa di infortunio o malattia professionale, viene sempre indennizzato il danno biologico fino al 100%, secondo il nuovo sistema:
    dal 6% al 15% di invalidità, indennizzo in capitale per il solo danno biologico (in base ad età e sesso);
    dal 16% in poi, costituzione di una rendita, comprensiva di una quota per danno biologico e di una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali(retribuzione) delle menomazioni riportate.

    L’adeguamento dell’indennizzo in capitale
    La revisione dell’indennizzo in capitale per i danni dal 6% al 15%, per aggravamenti intervenuti nei 10 anni per l’infortunio o 15 anni per la malattia professionale, può avvenire una sola volta a richiesta dell’interessato. Questo non impedisce che il lavoratore possa continuare a chiedere le revisioni previste dalla legge, per aggravamento, esclusivamente al fine di ottenere la costituzione della rendita (16%).

    La rendita per inabilità permanente

    lavoratori che hanno subito un infortunio o denunciato una malattia professionale prima del 25/7/2000, hanno diritto alla rendita erogata secondo la precedente normativa, avendo riportato unainabilità permanente di grado compreso tra l’11% e il 100% della propria capacità lavorativa, calcolata in base al grado di inabilità e alla retribuzione percepita nell’anno precedente l’evento.
    Se riporta un grado di inabilità inferiore all’11% può chiedere le revisioni in caso di aggravamento per ottenere la rendita.
    L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
    Quando, in conseguenza di infortunio o malattia professionale, il lavoratore si trovi in una inabilità temporanea assoluta al lavoro, viene erogata dall’Inail l’indennità nelle seguenti misure: il 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 90° giorno; il 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno in poi, fino a guarigione clinica.
    Il giorno dell’infortunio e i successivi tre giorni sono a carico del datore di lavoro.
    I contratti di lavoro generalmente prevedono integrazioni e criteri di erogazione di miglior favore da parte del datore di lavoro.

    Il Patronato ITAL con mandato di assistenza, può intervenire nell’interesse dell’assistito chiedendo all’INAIL il pagamento nei termini stabiliti, e richiedere il prolungamento del periodo di temporanea, qualora il lavoratore non sia in grado di riprendere l’attività lavorativa o in caso di ricaduta.

    L’indennizzo per danno permanente comprensivo del danno biologico
    Per gli eventi verificatisi dal 25.7.2000 in poi (entrata in vigore del Dlgs 38/2000), al lavoratore che riporti un danno permanente alla propria integrità psico-fisica, a causa di infortunio o malattia professionale, viene sempre indennizzato il danno biologico fino al 100%, secondo il nuovo sistema:
    dal 6% al 15% di invalidità, indennizzo in capitale per il solo danno biologico (in base ad età e sesso);
    dal 16% in poi, costituzione di una rendita, comprensiva di una quota per danno biologico e di una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali(retribuzione) delle menomazioni riportate.

    L’adeguamento dell’indennizzo in capitale
    La revisione dell’indennizzo in capitale per i danni dal 6% al 15%, per aggravamenti intervenuti nei 10 anni per l’infortunio o 15 anni per la malattia professionale, può avvenire una sola volta a richiesta dell’interessato. Questo non impedisce che il lavoratore possa continuare a chiedere le revisioni previste dalla legge, per aggravamento, esclusivamente al fine di ottenere la costituzione della rendita (16%).

    La rendita per inabilità permanente
    I lavoratori che hanno subito un infortunio o denunciato una malattia professionale prima del 25/7/2000, hanno diritto alla rendita erogata secondo la precedente normativa, avendo riportato una inabilità permanente di grado compreso tra l’11% e il 100% della propria capacità lavorativa, calcolata in base al grado di inabilità e alla retribuzione percepita nell’anno precedente l’evento.
    Se riporta un grado di inabilità inferiore all’11% può chiedere le revisioni in caso di aggravamento per ottenere la rendita.
    L’assegno funerario
    Tale prestazione spetta ai superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio o malattia professionale, oppure a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie. E’ rivalutabile annualmente.

    L’assegno speciale continuativo mensile in caso di morte per cause estranee dall’infortunio o malattia professionale
    I superstiti del titolare di rendita con un grado di inabilità non inferiore al 65%, deceduto per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale, hanno diritto a questa prestazione.
    Spetta anche qualora il titolare di rendita, a causa di infortunio verificatosi o malattia professionale denunciata dal 1° gennaio 2007 aveva una inabilità non inferiore al 48% (valutazione effettuata in base al D.Lgs. 38/00).
    La prestazione è pari ad una quota parte della rendita di cui godeva l’assicurato, nelle stesse misure previste per la rendita ai superstiti (coniuge e figli), che non posseggono determinati redditi.
    La domanda va presentata entro 180 giorni dal decesso, per non perdere il diritto alla prestazione.

    La liquidazione in capitale
    Solo per i casi verificatisi fino al 24.7.2000, se, alla scadenza dei 10 anni per gli infortuni e dei 15 anni per le malattie professionali, l’inabilità permanente residuata è inferiore al 16%, l’lnail provvede ad estinguere la rendita liquidando una somma corrispondente al valore capitale della stessa.

    L’assegno per l’assistenza continuativa mensile
    Se la rendita deriva da menomazioni gravissime, appositamente riportate nella tabella allegata alla legge(es. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore), viene erogato questo assegno mensile, rivalutabile annualmente, per consentire la necessaria “assistenza continuativa”. Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007, il requisito non è più subordinato ad una invalidità permanente assoluta

  7. L’assicurazione INAIL nel settore agricoltura

    I lavoratori assicurati e le attività protette
    Sono assicurati obbligatoriamente all’INAIL tutti i soggetti previsti dalla legge, tra i quali i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali; i proprietari, mezzadri, affittuari, loro “coniuge” e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende, gli operai assunti a tempo determinato o indeterminato, gli apprendisti ed altri ancora.
    Sono tutelate tutte le lavorazioni agricole e forestali principali e secondarie, previste dalla legge.
    Sono considerate lavorazioni principali quelle inerenti alla coltivazione di fondi, orti e giardini, allevamento del bestiame, raccolta dei prodotti agricoli. Inoltre sono comprese le attività relative alla coltivazione boschiva (piantagione, potatura, seminazione) taglio delle piante e loro trasporto.
    Le lavorazioni secondarie sono tutte quelle connesse alle lavorazioni principali agricole e forestali quali preparazione e conservazione dei prodotti agricoli, allevamento custodia e governo degli animali, irrigazione e cura delle piante ecc..

    La denuncia di infortunio e di malattia professionale
    La nozione di infortunio sul lavoro in agricoltura è identica alla normativa industriale, così come quella delle malattie professionali.
    Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato e determinato l’obbligo della denuncia all’INAIL è a carico del datore di lavoro, come per il settore industria.
    Per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri) è a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, sia per il proprio infortunio che per quelli occorsi ai familiari coadiuvanti.
    La denuncia di malattia professionale, per i lavoratori agricoli a tempo determinato e per i lavoratori autonomi spetta al medico che per primo ha fornito assistenza all’interessato il quale ha l’obbligo di trasmettere il certificato di denuncia all’Inail.

    Le prestazioni sanitarie e quelle economiche – loro automatismo
    Anche nel settore agricolo vige il principio della “automaticità delle prestazioni”, con esclusione, dal 1° gennaio 1998, dei lavoratori autonomi (es. coltivatori diretti), per i quali il conseguimento al diritto alle prestazioni economiche è subordinato alla regolarità contributiva.
    Le prestazioni sono identiche a quelle corrisposte ai lavoratori del settore industriale, con alcune differenze che riportiamo di seguito.

    L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
    Segue le stesse modalità dell’industria, calcolando le aliquote del 60% e del 75% secondo i seguenti criteri: per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato e determinato sulla retribuzione effettivamente percepita; per i lavoratori autonomi sulla retribuzione giornaliera minima fissata per la generalità dei lavoratori dell’industria.
    Retribuzione per il calcolo delle rendite per inabilità permanente
    Anche al lavoratore agricolo che riporti una inabilità permanente a seguito di infortunio o malattia professionale, viene erogata una rendita secondo gli stessi criteri e modalità previsti per il settore industria.
    Diversa è la determinazione della retribuzione annua considerata per il calcolo delle rendite, che viene così calcolata: per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, sulla retribuzione effettiva compresa entro il minimale e massimale previsti annualmente per il settore industriale; peri lavoratori agricoli subordinati a tempo determinatosulla retribuzione annua convenzionale stabilita per il settore agricolo; per i lavoratori autonomi sul minimale previsto per i lavoratori dell’industria.

    Riscatto della rendita agricola
    I titolari di rendita possono ottenere, a determinate condizioni, la liquidazione in capitale degli ulteriori ratei di rendita loro spettanti. Le forme di riscatto previste sono due:
    la prima riguarda le rendita per inabilità di grado non superiore al 20%, che possono essere riscattate quando sia trascorso un decennio dalla loro costituzione, a domanda dell’interessato;
    la seconda dà facoltà al lavoratore con coniuge e figli aventi diritto alle quote integrative, quando sia titolare di una rendita non inferiore al 50%, di richiedere il riscatto della rendita per investimenti e miglioramenti della propria attività. Per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, quest’ultima richiesta può essere avanzata dagli assicurati che presentino una menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 35% (secondo i criteri fissati dal D.Lgs. 38/00).

  8. La tutela degli infortuni in ambito domestico

    Infortuni in ambito domestico:assicurazione casalinghe/i
    Ogni anno si verificano nelle abitazioni un numero eccessivo di infortuni, è quindi opportuno promuovere una informazione più ampia sull’”Assicurazione delle casalinghe” e agire sul fronte della prevenzione degli infortuni domestici.
    La legge 493/99 prevede la tutela degli infortuni avvenuti in ambito domestico e interventi mirati alla prevenzione affidandola all’Inail

    Chi si deve assicurare
    Devono assicurarsi le donne o gli uomini, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui vivono.
    Sono esclusi coloro che sono occupati in attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

    Eventi tutelati
    Sono tutelati gli infortuni per causa violenta avvenuti in ambito domestico, intendendo come tale la casa di abitazione e le sue pertinenze come il garage, la cantina, le parti condominiali, ecc., che determinino una inabilità permanente pari o superiore al 27%. Dal 17 maggio 2006 la tutela assicurativa è stata estesa anche ai casi di infortuni mortali.

    Le prestazioni erogate
    – La rendita per inabilità permanente.
    – La rendita ai superstiti, qualora il decesso derivi direttamente dall’infortunio. Viene corrisposto anche l’assegno funerario con le stesse modalità vigenti per il settore industria.
    Per conseguire le prestazioni da parte dell’Inail, è necessario essere in regola con l’iscrizione, non si applica infatti il principio della automaticità delle prestazioni, come in generale previsto per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

    Come ci si assicura
    Per assicurarsi si deve pagare un premio annuo di Euro 12,91, tranne i casi di esenzione per motivi di reddito. In caso di prima iscrizione, il pagamento del premio deve essere effettuato alla data di maturazione dei requisiti assicurativi, utilizzando l’apposito bollettino. L’importo non è frazionabile su base mensile, ed è deducibile ai fini fiscali.
    La scadenza per il rinnovo è il 31 gennaio di ogni anno. A coloro che si sono già iscritti l’Inail invierà, entro la fine di ogni anno, una lettera con il bollettino precompilato.
    Sono esentati dal pagamento del premio coloro che hanno un reddito individuale lordo per l’anno precedente non superiore a 4.648,11 Euro e se appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo lordo non superiore a 9.296,22 Euro. Per questi il premio è a carico dello Stato. In caso di prima iscrizione gli interessati devono compilare il modulo di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per l’esonero. Chi si è iscritto precedentemente con l’autocertificazione, nel caso in cui rientri ancora nei limiti di reddito, resta automaticamente iscritto, nel caso invece li superi dovrà pagare il premio entro il 31 gennaio.
    Se è venuto meno anche uno solo dei requisiti richiesti per l’assicurazione deve comunicare la variazione intervenuta all’Inail, chiedendo la cancellazione con l’apposito modulo predisposto.

    La tutela del patronato ITAL-UIL
    La modulistica è reperibile presso le sedi del Patronato Ital-Uil, che offre tutela e assistenza gratuite a tutti coloro che sono soggetti a questo obbligo assicurativo: iscrizione, richiesta di prestazioni, ecc..

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